Separazione – divorzio – annullamento del matrimonio
Dopo qualche tempo dal fatidico “sì” all'altare, ci accorgiamo che il nostro matrimonio non funziona più. Sono tanti i motivi che possono portare alla rottura, e se ci accorgiamo che non c'è più niente da “ricucire”, non resta che separarci.
La separazione può essere consensuale (con l'accordo dei coniugi), o giudiziale (quando non c'è accordo). Se è consensuale, i coniugi presentano insieme un ricorso al giudice del tribunale (anche senza l'assistenza di un avvocato) per chiedere che venga dichiarata la separazione. Se invece è giudiziale, uno dei coniugi, con l'assistenza di un avvocato, chiede al giudice la separazione con addebito all'altro coniuge. In caso non ci si possa permettere la parcella dell'avvocato, si potrà richiedere il “gratuito patrocinio”, cioè l'assistenza gratuita di un avvocato a spese dello Stato. Nella sentenza di separazione il giudice stabilirà le condizioni per quel che riguarda la situazione patrimoniale dei coniugi; se ci sono dei figli indicherà se l'affidamento è congiunto, ecc. La separazione è sempre “reversibile”, cioè basta che i coniugi (che sono ancora formalmente marito e moglie), tornino a vivere insieme, per annullare gli effetti della stessa. Se decorrono tre anni senza una riconciliazione, è possibile richiedere il divorzio, cioè lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Anche qui si può fare una richiesta congiunta: quando i due coniugi sono d'accordo basta un solo avvocato che rappresenta entrambi, altrimenti ognuno avrà il suo legale. Dopo un tentativo di riconciliazione fallito, il Presidente del tribunale emetterà la sentenza di divorzio. Il divorzio non è “reversibile” cioè con la sentenza i coniugi sono definitivamente liberi dal matrimonio, e possono sposarsi nuovamente. Se il primo matrimonio è avvenuto con il rito cattolico, il secondo potrà essere celebrato solo con il rito civile. Richiedendo invece l'annullamento alla Sacra Rota, cioè il tribunale ecclesiastico, si potrà contrarre nuovamente il matrimonio cattolico perché è come se il matrimonio non fosse mai avvenuto. I motivi per poter richiedere l'annullamento del matrimonio al tribunale ecclesiastico devono essere molto seri (tra gli altri: impotentia coeundi e generandi).